L’ASPI è subentrata al posto delle precedenti indennità di disoccupazione ordinaria non agricola, mobilità e disoccupazione speciale edile. Il trattamento ASPI è applicabile dal 1° gennaio 2013.

Come calcolare l’importo mensile dell’ASPI :

l’importo percepito sarà pari al 75% della retribuzione media mensile, se pari o inferiore a 1.180 per il 2013;

la somma tra il 75% della Retribuzione media mensile fino a 1.180 ed il 25% della differenza, se la Retribuzione media mensile è maggiore di euro 1.180 per il 2013.

L’ASPI così calcolata è erogata: al 100% per i primi 6 mesi, all’ 85% dopo i primi 6 mesi e fino ai 12 mesi, al 70% dopo i 12 mesi.

Se l’ASPI viene versata per frazione di mese si riproporziona l’indennità giornaliera dividendola per 30.

Chi ha diritto all’ASPI:

i lavoratori che sono nello stato di disoccupazione, dichiarazione fornita dal lavoratore, che da quest’anno potrà essere resa direttamente l’INPS a cui si presenta domanda per l’ASPI. Il lavoratore dichiara di essere privo di lavoro e disponibile allo svolgimento di altra attività lavorativa

Il secondo requisito necessario per percepire l’ASPI è involontarietà della disoccupazione. Non si ha diritto all’ASPI se ci sono state dimissioni volontarie del lavoratore o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Il terzo requisito è il minimo di contributi nell’ultimo biennio. Il lavoratore deve avere almeno un anno di contributi contro la disoccupazione e prima dei quali deve risultare anche un solo giorno di contributi per la disoccupazione involontaria.

Modalità di richiesta dell’ASPI:

Il lavoratore può fare domanda all’Inps telematicamente entro 2 mesi  e dall’ottavo giorno successivo la cessazione del rapporto di lavoro.